Avvocato Domenico Esposito
 

 

 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA RISARCISCE IL DANNO MORALE AL CONTRIBUENTE

 

 

Nel caso preso in esame dalla commissione tributaria regionale di Bari

l’agenzia delle entrate aveva:  

  1. eseguito con grande ritardo uno sgravio dovuto;
  2. omesso di inoltrare l’avviso bonario e di notificare le cartelle di pagamento (di talché il non viene messo nella condizione di venire a conoscenza della pretesa e di fornire le prove dell'inesistenza totale o parziale della stessa a seguito del richiesto condono);

mentre la concessionaria alla riscossione aveva:

  1. omesso di annotare la cancellazione di ipoteca a seguito della riduzione del debito tributario sotto la soglia degli 8.000 euro previsti dal comma 1 dell'art. 76 del D.P.R. n. 602/73;
  2. pignorato presso terzi crediti del contribuente relativi a due cartelle di pagamento già sgravate dalla commissione tributaria

Sulla base di queste risultanze di fatto, il giudice tributario ha disposto il risarcimento del danno morale al contribuente, liquidato in via equitativa secondo quanto disposto dall’art. 1226 c.c. (mancando la prova quantitativa del danno subito, non avendo il contribuente fornito elementi oggettivi di valutazione), per i “conseguenti disagi psicologici che tale condotta ha provocato”.

Il risarcimento è stato quantificato in euro 15.000,00 (quindicimila) a carico della Concessionaria alla riscossione.

 

 

Commissione Tributaria Regionale Bari

Sentenza 18 dicembre 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BARI

riunita con l'intervento dei Signori:

(…)

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n° 1771/09 ; depositato il 23/06/2009

- avverso la sentenza n° 220/05/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BARI proposto dall'ufficio: Agenzia Entrate Ufficio Bari 1.

FATTO

L'E.TR. - Esazione Tributi S.p.A., in persona dell'Amministratore Delegato e rappresentante legale sig. G. R., rappresentato e difeso dall'avv. (…) in virtù di procura in atti, ha proposto appello, depositato il 23 giugno 2009, avverso la sentenza n. 220/5/08, pronunciata il 26 settembre 2008 dalla Commissione Tributaria Provinciale - Sezione 05 - di Bari e depositata il 27 ottobre 2008.

L'atto di appello, ai sensi dell'art. 53 - comma 2 - del D. lgs. n.546/92 come integrato dall'art. 3-bis - comma 7 - del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248, risulta notificato a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario.

Il Collegio di prima istanza, con la sentenza impugnata, accoglieva il ricorso proposto dal contribuente (…) avverso le cartelle di pagamento (…) per l'importo di € 139.062,41, dovuto con riferimento all'anno d'imposta 2001, e (…) per l'importo di € 27.440,00 dovuto per l'anno d'imposta 2002, nonché avverso la conseguente iscrizione di ipoteca legale per l'importo di € 309.938,74 a favore della Concessionaria per la riscossione Equitalia ETR s.p.a. con sede in Cosenza, eseguita presso l'Ufficio del Territorio di Matera con nota del n. 64 del 23/10/2007.

Il contribuente con il ricorso introduttivo assumeva che i tre citati provvedimenti non erano mai stati notificati e di esserne venuto a conoscenza a seguito della procedura notarile per la stipula di un mutuo.

La successiva attività ricognitiva consentiva al medesimo contribuente di verificare che i predetti atti risultavano notificati ad indirizzo diverso da quello fiscale, ritualmente comunicato all'Agenzia delle Entrate e noto anche alla Concessionaria, già Sesit Puglia, per avere le medesime effettuato altre notifiche al corretto domicilio fiscale, ivi compreso lo sgravio della cartella di pagamento relativa all'anno 2001 disposto a seguito di ammissione al condono.

Il contribuente lamentava altresì il mancato invito al pagamento, ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73 e art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000 propedeutico all'emissione del ruolo e chiedeva il riconoscimento del danno grave ed irreparabile subito per l'impossibilità di accedere al richiesto mutuo.

L'adita Commissione Tributaria Provinciale all'udienza del 20/06/2008 accoglieva l'istanza di sospensione degli effetti dell'iscrizione ipotecaria, e successivamente con la gravata sentenza, riconosciuta inesistente per difetto di prova la notifica delle opposte cartelle di pagamento e dell'iscrizione ipotecaria, nonché la sussistenza del mancato pagamento del ruolo da parte del contribuente per la minore somma di € 24.046,00 a titolo di sanzione per ritardato versamento IVA trimestrale ed € 2.286,05 per ritenute alla fonte per l'anno 2001 e per € 27.440,00 per l'anno 2002, rigettava le eccezioni di inammissibilità del ricorso e di difetto di legittimazione passiva formulate dalla Equitalia E.TR. s.p.a. e dall'Agenzia delle Entrate respingendo altresì, per difetto di prova, l'istanza del contribuente di riconoscimento del danno e ordinava alla Concessionaria di provvedere all'immediata cancellazione dell'ipoteca legale con condanna della medesima alla refusione a favore del ricorrente delle spese processuali, come quantificate in sentenza, e compensazione delle spese tra l'Agenzia delle Entrate e il contribuente.

La Società E.TR. s.p.a. con l'appello all'odierno esame propone i seguenti motivi di gravame:

1. nullità della sentenza di primo grado per erronea valutazione della documentazione e perché fondata su falsi ed errati presupposti di fatto e di diritto contestando la disposta cancellazione dell'ipoteca in quanto afferente anche ad altre cartelle di pagamento regolarmente notificate al domicilio fiscale del contribuente;

2. erronea statuizione circa la cartella di pagamento n. 014/2007/00164271/08/000 relativa all'anno 2002, atteso che la medesima non rientrerebbe tra quelle oggetto dell'iscrizione ipotecaria, né il ricorrente ne avrebbe chiesto l'annullamento;

3. legittimità dell'iscrizione ipotecaria in quanto riferita a cartelle di pagamento diverse da quella relativa all'anno 2002 note al contribuente in quanto ritualmente notificate, non rilevando inoltre ai fini dell'attività della Concessionaria i pagamenti e gli sgravi successivi all'iscrizione atteso che l'azione della medesima attiene ai ruoli come emessi dall'Ufficio impositore.

In conclusione la Concessionaria chiede che venga dichiarata la nullità dell'impugnata sentenza per violazione dei principi regolatori della materia, la conferma dell'iscrizione ipotecaria ridimensionata al doppio del debito del contribuente oltre le spese, ovvero, in via subordinata, qualora dovesse essere ritenuta nulla la notifica relativa all'opposta cartella riferita all'anno d'imposta 2001, restringere l'iscrizione ipotecaria al doppio del valore portato dai ruoli afferenti le sei cartelle di pagamento, oltre le spese, e in ogni caso riconoscere l'estraneità della cartella di pagamento riferita all'anno 2002 dall'iscrizione ipotecaria con vittoria delle spese e dei compensi difensivi.

L'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Bari 1 - con atto depositato il 16 giugno 2009 si è tempestivamente costituita nel presente grado di giudizio proponendo altresì, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 546/92, appello incidentale con cui chiede l'estromissione dal giudizio per la considerazione che la cartella di pagamento relativa all'anno 2001 è stata interamente sgravata, mentre l'altra cartella opposta, come statuito dai primi Giudici, risulta pienamente legittima con conseguente conferma, per la parte riguardante la medesima Agenzia, dell'impugnata sentenza.

Il contribuente, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Rago come da mandato in atti, con memoria presentata il 22 settembre 2009 si è costituito nel presente grado di giudizio controdeducendo in ordine ai motivi di appello e proponendo altresì appello incidentale.

Il contribuente eccepisce:

1. il difetto di legittimazione attiva a proporre appello da parte della Società E.TR. - Esazione Tributi s.p.a. in quanto soggetto diverso dalla Società "Equitalia E.TR." s.p.a. costituitasi in primo grado;

2. infondatezza dell'appello principale contestando i singoli motivi di gravame proposti dalla Concessionaria e in ordine alle prove fornite dalla stessa;

3. illegittimità dell'operato della Concessionaria nella parte in cui chiede di restringere l'iscrizione ipotecaria alle cartelle già conosciute dal contribuente;

4. inammissibilità ed infondatezza dell'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate, perché, sulla scorta del diverso rilievo tra appello incidentale adesivo e appello incidentale riconvenzionale, la medesima è risultata totalmente soccombente in primo grado.

Infine il contribuente con l'appello incidentale lamenta il mancato accoglimento della domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. ritenendo che nel comportamento processuale dell'Agenzia sussistano entrambi gli elementi soggettivi ed oggettivi richiesti dal richiamato art. 96, così come riscontrabile negli atti del giudizio, risultando peraltro non equa e giusta la disposta compensazione delle spese.

In definitiva il contribuente chiede il rigetto dell'appello principale proposto dall'E.TR - Esazioni Tributi - e dell'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate, nonché l'accoglimento dell'appello incidentale proposto dallo stesso con condanna in solido dell'Agenzia delle Entrate e della Concessionaria al pagamento del risarcimento del danno, patrimoniale e non, già richiesto in primo grado nella misura di € 50.000,00 ovvero nell'entità ritenuta equa, con declaratoria di inesistenza di alcun debito per intervenuto sgravio e per mancata notifica dell'opposta cartella di pagamento relativa all'anno 2002, condanna dell'Agenzia delle Entrate alle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.

Il contribuente in data 24 novembre 2009 ha depositato documenti inerenti:

1. ispezione ipotecaria del 2 novembre 2009 da cui si evince che la Società Equitalia E.TR. ha ridotto la somma dovuta da € 154.969,37 a € 4.898,38 e la somma dell'ipoteca da € 309.938,74 a € 9.796,76 con la motivazione che il credito tributario è stato parzialmente sgravato dall'Ente impositore;

2. atto di pignoramento di crediti verso terzi, ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602/73, azionato ai suoi danni sempre dalla medesima Concessionaria sulla base delle cartelle di pagamento annullate in primo grado;

rilevando che l'importo dell'iscrizione ipotecaria risulta essere inferiore a quello consentito dall'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 602/73 e, per questo, come tale comportamento della Concessionaria, unitamente all'emissione e notifica in data 28/10/2009 di un ordine di pagamento pari ad € 48.051,94, fondato sulle cartelle di pagamento oggetto dell'iscrizione ipotecaria, evidenzi l'arroganza dell'esattore a proprio danno.

All'odierna udienza pubblica, ritualmente chiesta, il difensore dell'appellante Concessionaria ribadisce che E.TR. - Esazioni Tributi ed Equitalia E.TR. sono lo stesso soggetto con identica partita IVA e deposita a tale scopo visura storica della società di capitale; mentre il difensore del contribuente, nel sostenere che le predette società sarebbero soggetti diversi, insiste per l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, per il rigetto dei motivi di gravame e accoglimento del proprio appello incidentale per il risarcimento del danno. Il rappresentante dell'Agenzia, dott. M. C., ribadisce che le cartelle di pagamento sono state inviate all'indirizzo indicato dal contribuente nel modello Unico.

Diritto

Innanzitutto va chiarito che l'appello proposto dalla E.TR. - Esazioni Tributi s.p.a. è ammissibile.

L'atto di costituzione nel giudizio di primo grado risulta effettuato dalla "E.Tr. Esazione Tributi s.p.a." (P.I. 02153170788), la quale a seguito dell'Assemblea straordinaria del 23/04/2007 aveva modificato la denominazione sociale in "Equitalia E.TR." s.p.a. conservando, fra l'altro, la stessa partita IVA così come rilevabile dalla visura storica della Camera di Commercio inerente la predetta società.

Trattasi, quindi, della medesima società costituita con atto del 22/05/1997, iscritta nel registro delle imprese dal 17/10/1997, con codice fiscale 12158250154 e P.I. 02153170788, nella quale, a seguito delle modificazioni evolutive dell'assetto societario, non si è verificato un processo estintivo con la conseguente costituzione di un nuovo soggetto, bensì si è realizzata una semplice trasformazione della compagine sociale senza soluzione di continuità nei rapporti giuridici, come peraltro dimostrato dalla data di costituzione della società, dalla conservazione dello stesso codice fiscale e della medesima partita iva.

Tanto è ancor più convalidato dal riscontro del rappresentante legale della Società nelle diverse epoche coincidente nella persona del sig. (…) il quale risulta rivestire tale carica già alla data del 16 novembre 2006.

Nel merito, l'appello principale è infondato, poiché si appalesa inconsistente il motivo di gravame proposto per erronea valutazione, da parte del Collegio giudicante, della documentazione prodotta e perché la sentenza impugnata sarebbe fondata su falsi ed errati presupposti di fatto e di diritto, con contestazione della disposta cancellazione dell'ipoteca, in quanto afferente anche ad altre cartelle di pagamento regolarmente notificate al domicilio fiscale del contribuente.

Sulle questioni poste la sentenza impugnata è correttamente e congruamente motivata.

Infatti, il Collegio di primo grado ha fondato il proprio giudizio sulla base della documentazione prodotta in relazione alla domanda del ricorrente e ai motivi dedotti, tenendo conto delle controdeduzioni e delle relative prove fornite dalle parti chiamate in causa.

Per quanto riguarda la documentazione il Giudice di prime cure ha correttamente rilevato che la prova della notifica degli atti opposti andava fornita dalla Concessionaria con la produzione delle relate o degli avvisi di ricevimento, se effettuata a mezzo del servizio postale, al fine di contrastare il sollevato vizio di omessa notifica.

Sul punto si deve osservare che la Concessionaria non ha fornito nel corso del giudizio di primo grado la richiesta prova, limitandosi a produrre copia delle proprie scritture che, nella fattispecie, non rilevavano, né rilevano ai fini della prova dell'avvenuta notifica.

D'altra parte le prove prodotte con l'atto di appello, quand'anche, ai sensi del disposto di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 546/92, fosse possibile portarle alla cognizione di questo Collegio, non risulterebbero adeguate allo scopo e, peraltro, tardive.

Riguardo all'adeguatezza, le attestazioni di avvenuto deposito all'albo comunale degli atti relativi alle cartelle di pagamento opposte conseguono allo stato di irreperibilità del contribuente all'indirizzo di residenza, cui erroneamente risulta essere stata tentata la notifica anziché, come prescritto dalla lett. e) del comma 1 dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/73, al diverso domicilio fiscale già noto all'Amministrazione finanziaria e alla stessa Concessionaria, per aver ritualmente notificato, come risulta dalla documentazione acquisita al processo, atti inerenti ad altre precedenti vicende tributarie.

Analogamente dicasi per la comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca per la quale non risulta provata l'avvenuta notifica a conferma di quanto rilevato dal Collegio di prima istanza, atteso che, in base alla documentazione prodotta dalla stessa Concessionaria, la notifica risulta infruttuosamente tentata presso domicilio diverso da quello fiscale.

L'ulteriore documentazione prodotta, come prova, attiene a cartelle di pagamento non oggetto del ricorso introduttivo, né posta all'attenzione dell'organo giudicante di primo grado da parte della Concessionaria che, invero, con la memoria difensiva ha sostenuto la legittimità dell'iscrizione ipotecaria con esclusivo riferimento alle opposte cartelle, per cui essa risulta del tutto estranea al presente contenzioso; ovvero, in quanto costituente nuove prove prodotte solo in appello, risulterebbe altresì inammissibile, ai sensi del disposto di cui all'art. 58 del D. Lgs. n. 546/92, in quanto non si é dimostrato di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio, per causa ad essa non imputabile. Infine, con il motivo di gravame in esame, la Concessionaria evidenzia che in relazione alla cartella di pagamento (…) per l'importo di € 139.062,41, dovuto con riferimento all'anno d'imposta 2001, solo dopo l'iscrizione sono intervenuti due provvedimenti di sgravio, rispettivamente il 09 aprile 2008 e 21 aprile 2008, che hanno ridotto la pretesa tributaria ad € 3.596,96.

Sul punto va rilevata la grave tardività dello sgravio atteso che il contribuente ha fornito prova di aver tempestivamente acceduto il 10 giugno 2003 alla procedura di "integrazione e definizione per gli anni pregressi - Definizione dei ritardati od omessi versamenti ex artt. 8, 9, 14 e 9-bis della legge n. 289/2002", provvedendo regolarmente ad effettuare i conseguenti pagamenti alle scadenze prescritte. E' evidente, quindi, che la pretesa tributaria, a prescindere finanche dai vizi di notifica delle cartelle di pagamento, è "ab origine" infondata quanto meno nella misura richiesta.

Inoltre, la mancata notifica delle cartelle di pagamento e, ancor prima, l'omesso inoltro dell'avviso bonario di cui all'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73, non ha posto il contribuente nella condizione di venire a conoscenza della pretesa e di fornire le prove dell'inesistenza totale o parziale della stessa a seguito del richiesto condono.

Tanto è confermato dalla circostanza che l'Ufficio, pur se solo a seguito dell'istanza di annullamento della cartella di pagamento presentata dal contribuente in data 27 marzo 2008, cioè dopo essere venuto a conoscenza incidentalmente dell'avvenuta iscrizione ipotecaria, ha provveduto, nelle date del 9 e del 21 aprile 2008, a disporre lo sgravio per essersi il ricorrente avvalso dell'art. 9-bis della legge 289/02, come confermato dall'Agenzia con l'appello incidentale all'odierno esame.

L'Amministrazione finanziaria, invece, a fronte del tempestivo accesso al condono da parte del contribuente, non avrebbe dovuto disporre l'iscrizione a ruolo o quanto meno, se già effettuata, avrebbe dovuto assumere autonomamente e tempestivamente, anche per ragioni di autotutela, il provvedimento di sgravio per evitare che la conseguente inerzia determinasse l'ingiustificata emissione della cartella di pagamento.

La pretesa tributaria risulta essere in definitiva del tutto inesistente, quindi arbitraria, e la successiva omessa regolare notifica della cartella di pagamento ha determinato l'ingiustificata iscrizione della ipoteca legale a carico del contribuente.

Il secondo motivo di gravame riguarda la pretesa erronea statuizione del Giudice di prime cure circa la cartella di pagamento n. 014/2007/00164271/08/000 relativa all'anno 2002, atteso che la medesima non rientrerebbe tra quelle oggetto dell'iscrizione ipotecaria, né il ricorrente ne avrebbe chiesto l'annullamento.

Il motivo è infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Società appellante, il contribuente con l'atto introduttivo ha espressamente proposto ricorso avverso la predetta cartella di pagamento domandandone nella conclusione l'accoglimento dello stesso.

Per questo, in punto di diritto, risulta corretta la conseguente statuizione di primo grado in quanto corrispondente alla domanda posta dal ricorrente e ininfluente la circostanza che l'opposta cartella di pagamento, secondo quanto sostenuto dalla Concessionaria, non rientrerebbe tra quelle che avrebbero formato l'importo oggetto dell'iscrizione ipotecaria.

Infatti, la domanda posta con il ricorso introduttivo è autonoma, rispetto alle altre, atteso che con essa il contribuente ne ha chiesto l'annullamento a ragione dell'omessa notifica.

La circostanza poi che il contribuente, a cagione dell'omessa notifica della cartella di pagamento e dell'iscrizione dell'ipoteca legale con annesso elenco degli addebiti, abbia potuto ritenere impropriamente che la stessa era stata oggetto dell'atto ipotecario, l'obiezione in quanto afferente ad altra distinta autonoma domanda di annullamento dell'iscrizione ipotecaria, nulla incide in relazione al sollevato vizio di notifica.

Peraltro, non si può non sottolineare il fatto che il contribuente sia venuto casualmente a conoscenza dell'iscrizione dell'ipoteca e, a causa delle omesse notifiche, abbia dovuto ricostruire autonomamente la pretesa erariale in ciò non certo facilitato dal Concessionario, come da lui stesso dimostrato in atti non contestati e puntualmente rilevati dal Collegio adito con l'impugnata sentenza.

Viceversa, il rispetto del principio di leale collaborazione, sancito dalla legge n. 212/2000, avrebbe dovuto indurre gli enti impositori a facilitare l'acquisizione dei dati inerenti l'iscrizione ipotecaria ed evitare, quindi, il prolungarsi di una immotivata azione limitativa incidente sulla disponibilità patrimoniale del contribuente con conseguente disagio a questi arrecato ingiustificatamente.

Nel merito, la decisione impugnata è condivisa da questo Collegio, in quanto risulta fondata la doglianza del contribuente circa il vizio di notifica. Infatti, così come la stessa Concessionaria sostiene, il tentativo di notifica non risulta esperito, in conformità alla prescrizione di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/73, presso il domicilio fiscale del contribuente risultante già noto all'Amministrazione finanziaria e alla stessa Concessionaria per essere stati ritualmente notificati, come da documentazione acquisita al processo e non contestata, atti inerenti ad altre precedenti vicende tributarie. La Concessionaria appellante con il terzo motivo di gravame sostiene la legittimità del proprio operato riguardo al procedimento di iscrizione dell'ipoteca.

Così non è, perché essa ha proceduto alla contestata iscrizione pur in mancanza del titolo presupposto, attesa l'inesistenza, come già chiarito, delle notifiche delle cartelle di pagamento e, quindi, non conosciute dal contribuente al quale non è pervenuto, per difetto di notifica, nemmeno la comunicazione dell'iscrizione dell'ipoteca con l'allegato prospetto analitico della pretesa erariale gravandolo dell'ingiustificato onere di ricercane il propedeutico titolo.

Inoltre, va rilevato che la medesima Concessionaria nel chiedere l'annotazione nell'iscrizione ipotecaria della riduzione della somma dovuta da € 154.969,37 a € 4.898,38, in conseguenza dello sgravio tardivamente disposto dall'Agenzia delle Entrate, ha ulteriormente gravato il contribuente dell'onere dell'iscrizione ipotecaria per il predetto minore importo che risulta di gran lunga inferiore al limite di cui al comma 1 dell'art. 76 del D.P.R. n. 602/73 stabilito per poter procedere all'eventuale espropriazione immobiliare.

Per questo va rigettata la richiesta di validità dell'iscrizione ipotecaria, così come ristretta al presunto valore del debito del contribuente, in relazione ad altre cartelle di pagamento non oggetto del contenzioso di cui si discute, risultando altresì inammissibile la domanda di accertamento della loro validità ed efficacia in quanto non sottoposte alla cognizione del Giudice adito.

In ultimo è da notare che la Concessionaria nell'atto di pignoramento di crediti verso terzi del 27 ottobre 2009 ha inserito le cartelle di pagamento n. 014/2006/00094052/21/000, già sgravata in data 9 e 21 aprile 2008, e n. 014/2007/00164271/08/000, entrambe destinatarie delle conseguenze dell'impugnata sentenza che, come noto, pur se non passata in giudicato è produttiva degli effetti propri.

Infondato è altresì l'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate. Come rilevato, infatti, con l'impugnata sentenza dal Giudice di prime cure, entrambe le parti chiamate in causa dal contribuente rispondono di una complessa vicenda con responsabilità ascrivibile alle diverse competenze ognuno per quanto di ragione o in concorso tra loro.

L'assunto è condiviso da questo Collegio atteso che, come chiarito in precedenza, l'Amministrazione finanziaria è direttamente chiamata in causa a motivo dell'iscrizione a ruolo della somma di cui alla cartella di pagamento n. 014/2006/00094052/21/000 per l'importo di € 139.062,41, non dovuta dal contribuente per aver fatto accesso al condono sin dal 10 giugno 2003.

Tanto risulta confermato dalla stessa Agenzia che, nell'atto di appello, ha affermato che l'importo è stato interamente sgravato proprio perché il contribuente si è avvalso del disposto di cui all'art. 9-bis della legge n. 289/02.

Si deve constatare pertanto che per tale circostanza l'iscrizione a ruolo è stata immotivatamente disposta risultando la pretesa tributaria del tutto infondata e pretestuosa.

Le domande di cui all'appello incidentale proposto dal contribuente sono in parte fondate.

E' indubbiamente provata, come in precedenza chiarito, per pacifica ammissione dell'Agenzia delle Entrate che la cartella di pagamento n. 014/2006/00094052/21/000 portante l'importo di € 139.062,41, dovuto con riferimento all'anno d'imposta 2001, è stata totalmente sgravata risultando pertanto insussistente il residuo debito accertato con l'impugnata sentenza di primo grado.

Infondata è, invece, la domanda relativa alla cartella di pagamento n. 014/2007/00164271/08/000 per l'importo di € 27.440,00 dovuto per l'anno d'imposta 2002, perché corretta sul punto la decisione impugnata, atteso che il Giudice di primo grado con essa ha accertato il difetto di notifica, pur sussistendo il mancato pagamento del relativo ruolo, nell'evidente salvaguardia, sussistendone i presupposti non rientranti tra le domande poste alla cognizione processuale, della possibile rinnovazione della notifica.

Parzialmente fondato è il motivo di gravame riguardante la statuizione circa il rigetto della domanda di risarcimento danni patrimoniale e morali ex art. 96 c.p.c. La domanda di riconoscimento del risarcimento è accoglibile nei limiti in cui essa è riconducibile al preteso danno morale connesso alla condotta posta in essere prima dall'Agenzia delle Entrate e successivamente dalla Concessionaria Equitalia durante il procedimento di riscossione e successivamente nel corso del giudizio.

Tanto con riferimento alla cartella di pagamento n. 014/2006/00094052/21/000 per l'importo di € 139.062,41 sul presupposto dell'inesistenza del diritto che avrebbe potuto legittimare l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

E difatti, come prima chiarito, l'Agenzia delle Entrate ha agito in evidente assenza del titolo a sostegno dell'iscrizione a ruolo atteso che il contribuente aveva presentato regolare domanda di condono.

L'Ufficio ignorando tale determinante circostanza ha disposto comunque l'iscrizione a ruolo giungendo a disporre lo sgravio ad avvenuta instaurazione del giudizio a ben cinque anni di distanza dalla presentazione della domanda di condono presentata dal contribuente.

Per questo, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, va attribuita all'Ufficio la conseguente colpevole responsabilità atteso che, al riguardo, nessuna responsabilità può essere addebitata al contribuente.

Non è esente dalla relativa corresponsabilità aggravata la Concessionaria la quale prima ha proceduto illegittimamente, in quanto fondata su notifica inesistente della cartella di pagamento, a richiedere l'iscrizione ipotecaria e successivamente, nonostante l'intervenuto sgravio da parte dell'Agenzia e l'intervenuto ordine, disposto con la sentenza di primo grado, di cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca legale vi ha provveduto, in difformità alla statuizione del Giudice di prime cure, parzialmente solo in data 1 aprile 2009, residuando un importo inferiore al limite di cui al comma 1 dell'art. 76 del D.P.R. n. 602/73 stabilito per poter procedere all'eventuale espropriazione immobiliare e per questo gravando illegittimamente il contribuente dell'onere dell'iscrizione ipotecaria. Quanto sopra qualifica un comportamento inescusabilmente negligente degli enti impositori, concretizzatosi in condotte defaticanti per il contribuente e dilatorie nel dare attuazione all'ordinanza cautelare e alla sentenza di primo grado esecutiva per legge, determinando per lo stesso contribuente la denunciata condizione di sofferenza psicologica connessa alla lesione di diritti di primaria importanza quali l'impossibilità di disporre dei propri beni e mezzi. Non si può non rilevare come l'Agenzia al momento dell'iscrizione a ruolo ben conosceva l'intervenuta domanda di condono e ciò nonostante ha proceduto nell'attivazione della procedura esattiva.

Analoga responsabilità va attribuita alla Concessionaria che ha proceduto all'iscrizione dell'ipoteca pur avendo consapevolmente provveduto alle notifiche in violazione della lett. e) del comma 1 dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/73, in quanto era noto il domicilio fiscale cui andavano effettuate le notifiche per essere stati ritualmente notificati, come risulta dalla documentazione acquisita al processo e non contestata, atti inerenti ad altre precedenti vicende tributarie. La responsabilità per l'omessa esecuzione dell'ordine di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, emesso dal Collegio di primo grado con l'impugnata sentenza, risulta ulteriormente aggravata dal mancato riscontro della richiesta del contribuente per la conseguente cancellazione dell'iscrizione, nonché dal comportamento processuale con il quale la stessa ha chiesto la conferma dell'iscrizione ipotecaria con riferimento ad altre cartelle di pagamento non oggetto del presente contenzioso.

Tale comportamento di natura dilatoria e defatigante per il contribuente rivela, negli enti impositori, una mancanza assoluta di avvedutezza e di una sia pur minima consapevolezza della legittimità o meno del proprio agire e delle conseguenze che i propri atti andavano a determinare in termini di un abuso del proprio potere, e perciò esercitato in modo evidentemente illecito.

Per questo nella fattispecie ricorre l'elemento soggettivo per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 del c.p.c..

Quanto al danno, condividendo in parte l'assunto del Giudice di prime cure, manca la prova quantitativa del danno subito, non avendo il contribuente fornito elementi oggettivi di valutazione.

Ciò però non osta per l'ammissione della domanda riguardo al danno morale conseguente all'accertata inesistenza del diritto degli enti impositori a chiedere l'iscrizione ipotecaria sul patrimonio del contribuente e ai conseguenti disagi psicologici che tale condotta ha provocato.

Detto danno, data la natura specifica, va quantificato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 ce, sulla base dei richiamati elementi di causa, e può essere quindi determinato in € 15.000,00 (quindicimila) a carico della Concessionaria Equitalia E.TR. s.p.a..

Le spese di giudizio seguono come per legge la soccombenza in entrambi i gradi con accoglimento sul punto dell'appello incidentale del contribuente riguardo alla eccepita compensazione delle spese con l'Agenzia delle Entrate, in conseguenza della riconosciuta responsabilità dell'Ufficio nel ritardato sgravio, concausa significativa dell'onerosa indebita procedura di iscrizione ipotecaria.

Ne consegue la condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese processuali in favore del contribuente quantificate per il primo grado in complessivi € 1.500,00 oltre CAP e IVA come per legge e per il secondo grado alla condanna della stessa e della Equitalia E.TR. s.p.a. ciascuna in ragione di € 3.827,235, di cui 1.500,00 per onorari e 2.327,235 per spese e diritti, oltre CAP e IVA come per legge.

PQM

la Commissione Tributaria Regionale della Puglia - Sezione 8 A - di Bari, definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto dalla Concessionaria Equitalia e l'appello incidentale dell'Agenzia, accoglie parzialmente l'appello incidentale del contribuente con conferma nel resto dell'impugnata sentenza. Le spese seguono la soccombenza e manda alla Segreteria per la trasmissione della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Puglia.

Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2009.